Segreto di Stato
Si tratta di un atto politico che può essere disposto esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri in quanto vertice del potere esecutivo.
Quanto agli effetti, il segreto di Stato:
- impedisce all’Autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione delle notizie sulle quali è apposto
- si differenzia dalle classifiche di segretezza (la cui attribuzione ha natura di atto amministrativo) che non sono opponibili all’Autorità giudiziaria
- limiti oggettivi: il segreto di Stato non può mai riguardare informazioni relative a fatti eversivi dell’ordine costituzionale (ipotesi già prevista dalla legge 801/77) o concernenti fatti di terrorismo, delitti di strage, associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale di stampo politico-mafioso (ipotesi aggiunte dalla riforma)
- sistema di controllo: il Presidente del Consiglio deve comunicare i casi di conferma del segreto di Stato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) che, se ritiene infondata l’opposizione, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni
- limiti temporali: la durata del vincolo non è più illimitata ma fissata in 15 anni, ulteriormente prorogabili dal Presidente del Consiglio. La durata complessiva non può essere superiore a 30 anni
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