Le classifiche sono quattro:
- segretissimo (SS)
- segreto (S)
- riservatissimo (RR)
- riservato (R)
Quanto agli effetti, le classifiche:
- limitano l’accesso ad una determinata informazione ai soli soggetti che:
- abbiano necessità di conoscerla nell’esercizio delle proprie funzioni
- conoscano le regole per la sua corretta gestione e conservazione
- siano muniti di appropriata abilitazione - fanno scattare un sistema di misure - predisposte dall'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del DIS - per assicurare che questa limitazione dell’accesso sia effettivamente realizzata: a ciascun livello di classifica corrisponde, infatti, una serie di prescrizioni intese ad assicurarne la protezione (sistemi di conservazione, di riproduzione, ecc.). Queste prescrizioni sono proporzionate alla rilevanza dell’interesse tutelato, e quindi tanto più incisive quanto più si sale di livello da riservato a segretissimo
- non precludono la conoscenza della notizia da parte dell’Autorità giudiziaria; tuttavia se nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali l’Autorità giudiziaria acquisisce documenti classificati, è tenuta a curarne la conservazione in modo da salvaguardarne la riservatezza, assicurando il diritto delle parti del procedimento a prenderne visione
La negoziazione e la predisposizione degli accordi di sicurezza con organizzazioni internazionali e Paesi esteri sono curate dall'UCSe.
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