Rapporti con l'Autorità giudiziaria
In questo ambito si colloca la facoltà del Presidente del Consiglio di chiedere all’Autorità giudiziaria copia di atti di procedimenti, anche coperti dal segreto di indagine, o informazioni scritte sul loro contenuto, che siano indispensabili per le esigenze di intelligence. Allo stesso scopo il DIS, nello svolgimento dei compiti di supporto del Presidente del Consiglio, può acquisire dalle Forze di polizia le informazioni riguardanti indagini giudiziarie, anche se coperte dal segreto di indagine, previo nulla osta dell’Autorità giudiziaria competente.
Per quanto riguarda le procedure a garanzia della riservatezza del personale di DIS, AISE e AISI chiamato a deporre in giudizio, l’Autorità giudiziaria deve adottare ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata, anche disponendo la sua partecipazione a distanza.
Nell’ambito delle disposizioni sulla tutela del segreto di Stato, la legge prevede che se l’Autorità giudiziaria acquisisce intercettazioni di comunicazioni di servizio di appartenenti al DIS, all’AISE e all’AISI deve disporre l’immediata secretazione e custodia in luogo protetto di ogni cosa a esse relativa, trasmettendo al Presidente del Consiglio copia degli atti di cui intende avvalersi, per accertare se gli atti stessi siano coperti dal segreto di Stato.
In caso di opposizione del segreto l’Autorità giudiziaria non può utilizzare le notizie coperte dal vincolo, ferma restando la possibilità di procedere comunque in base ad altri elementi.
Se l’Autorità giudiziaria ha bisogno di acquisire documenti, atti o cose dalle Agenzie, dal DIS o da uffici collegati con il Sistema di informazione per la sicurezza, può procedere all’esame sul posto dei documenti o delle cose e acquisire gli atti indispensabili alle indagini. In questi casi, l’Autorità giudiziaria può interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri se:
- ritiene che non ci sia corrispondenza tra i documenti richiesti e quelli esibiti
- devono essere acquisiti elementi originati da un servizio informativo estero e trasmessi con il vincolo di non divulgazione. In questo caso, assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera, il Presidente del Consiglio autorizza l’acquisizione oppure oppone il segreto di Stato
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